Condizioni generali di vendita

Termini e condizioni generali di CONIUNCTA


1. ambito di applicazione

(1) Le offerte e i contratti di CONIUNCTA® (di seguito "CONIUNCTA®") per lo sviluppo, la produzione, la personalizzazione e la consegna di prodotti CONIUNCTA® e per altri servizi forniti da CONIUNCTA® si basano esclusivamente sui seguenti Termini e condizioni generali ("CG"). Esse si applicano anche a tutte le future consegne, servizi o offerte al cliente, anche se non sono state nuovamente concordate separatamente.

(2) Le presenti CG si applicano esclusivamente. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del cliente diventeranno parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui CONIUNCTA® avrà espressamente acconsentito alla loro validità. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se CONIUNCTA® esegue la consegna al cliente senza riserve a conoscenza delle condizioni generali di contratto del cliente.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

(1) Il contratto si conclude con l'emissione di una conferma d'ordine scritta da parte di CONIUNCTA® o con una consegna organizzata dal cliente tramite CONIUNCTA®. Eventuali dichiarazioni preliminari del cliente, in particolare lettere di conferma, sono considerate solo un'offerta di conclusione del contratto. Le promesse verbali fatte da CONIUNCTA® prima della conclusione del presente contratto non sono legalmente vincolanti e gli accordi verbali tra le parti contraenti sono sostituiti dal contratto scritto, a meno che non sia espressamente indicato in ciascun caso che essi continuano ad essere vincolanti.

(2) Se non diversamente concordato per iscritto, tutte le offerte, i documenti relativi alle offerte, quali dettagli dei prodotti, listini prezzi e altri documenti di CONIUNCTA® non sono vincolanti. Solo le descrizioni contenute nella conferma d'ordine scritta di CONIUNCTA® sono autorevoli per la definizione della qualità di un prodotto CONIUNCTA® o di un servizio fornito da CONIUNCTA®.


(3) CONIUNCTA® si riserva sempre il diritto di apportare modifiche o adattamenti ai prodotti CONIUNCTA® e, se non diversamente concordato, informerà il cliente di eventuali modifiche o adattamenti a propria discrezione.

(4) Se non diversamente concordato, CONIUNCTA® si riserva i diritti di proprietà e di copyright su tutte le offerte presentate, i preventivi di spesa, le ricette, i disegni, le illustrazioni, i calcoli, gli opuscoli, i cataloghi, i modelli, gli strumenti e altri documenti e ausili. Il cliente non può rendere accessibili a terzi, divulgare, utilizzare in proprio o tramite terzi o riprodurre tali oggetti e documenti senza il consenso esplicito di CONIUNCTA®. Su richiesta di CONIUNCTA®, il cliente è tenuto a restituire integralmente tali oggetti a CONIUNCTA® e a distruggere le copie eventualmente realizzate, qualora non siano più necessari al cliente nel corso della normale attività commerciale o qualora le trattative non portino alla conclusione di un contratto. È esclusa la memorizzazione dei dati forniti elettronicamente ai fini del normale backup dei dati.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

(1) L'oggetto specifico del contratto risulta dall'ordine del cliente su cui si basa il contratto e dalla relativa conferma d'ordine da parte di CONIUNCTA®. I servizi di CONIUNCTA® possono comprendere in particolare

(a) Consegna di prodotti CONIUNCTA® standardizzati che non richiedono una personalizzazione individuale per il rispettivo cliente (di seguito "prodotti standard").

(b) Sviluppo, produzione e consegna di prodotti CONIUNCTA® per conto e secondo le specifiche del cliente, che sono distribuiti e venduti dal cliente con il proprio nome e marchio (di seguito "Prodotti a marchio privato").

(c) Sviluppo, produzione e consegna di sintesi e/o sviluppi di metodi secondo le specifiche del cliente (di seguito "sintesi personalizzate").

(2) Lo sviluppo e la consegna di prodotti a marchio privato o di sintesi del cliente avverrà nei tempi concordati sulla base delle specifiche del prodotto/certificati di analisi concordati tra il cliente e CONIUNCTA® secondo un formato specificato da CONIUNCTA®. Il cliente è autorizzato a modificare e adattare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento fino alla consegna.

Eventuali modifiche e adeguamenti richiedono il consenso di CONIUNCTA® per essere efficaci. CONIUNCTA® informerà il cliente dell'eventuale modifica del compenso e delle date di produzione e consegna e ne otterrà il consenso. Il tempo e i costi aggiuntivi associati alle modifiche e agli adeguamenti del cliente saranno addebitati al cliente stesso. Se il cliente non accetta le modifiche, CONIUNCTA® non è obbligata ad eseguirle. CONIUNCTA® ha il diritto di addebitare al cliente i costi di verifica della fattibilità delle richieste di modifica del cliente.

Le sintesi del cliente si basano su concetti preliminari che sono stati creati al meglio delle nostre conoscenze sulla base di ricerche di letteratura e della nostra esperienza nella sintesi di molecole simili. Tuttavia, rimane un rischio residuo che la sintesi personalizzata prevista non abbia successo e che la molecola target non possa essere prodotta o non possa essere prodotta nella quantità o nella purezza prevista. Se l'obiettivo concordato può essere raggiunto solo con uno sforzo considerevolmente maggiore, si applica di conseguenza il paragrafo precedente. Se il cliente non accetta gli adeguamenti, CONIUNCTA® ha il diritto di recedere dal contratto e di fatturare i servizi resi fino alla revoca.

(3) Il rischio di idoneità e utilizzo è di esclusiva responsabilità del cliente. Se non espressamente concordato diversamente, non è dovuto il verificarsi di uno specifico successo economico.

(4) CONIUNCTA® ha il diritto di risolvere il contratto dopo la scadenza di un termine ragionevole stabilito da CONIUNCTA® se il cliente non adempie ai suoi obblighi di collaborazione. Inoltre, CONIUNCTA® ha il diritto di addebitare al cliente eventuali spese aggiuntive sostenute.

(5) CONIUNCTA® ha il diritto di fatturare gli ordini a tempo debito se il cliente non rispetta i termini stabiliti per la fornitura dei materiali.

(6) CONIUNCTA® ha il diritto di fatturare eventuali costi aggiuntivi sostenuti per la fornitura e l'elaborazione di materiali di terzi a causa di circostanze imprevedibili o non annunciate.

(7) CONIUNCTA® ha il diritto di utilizzare subappaltatori idonei per l'adempimento di compiti parziali dell'ordine complessivo secondo la propria selezione e a propria discrezione.

(8) CONIUNCTA® ha il diritto di fatturare i servizi già resi o da rendere come parte della notifica di pronta consegna. Prontezza di consegna significa che CONIUNCTA® può fatturare in qualsiasi momento i servizi relativi all'ordine che non sono direttamente soggetti alla cooperazione del cliente. Ciò include i prodotti non finiti (prodotti semilavorati senza l'influenza di una possibilità di completamento da parte di CONIUNCTA®).

(9) CONIUNCTA® è autorizzata a nominare il cliente come cliente di riferimento, indicando la sua ragione sociale.

 

4. compenso, risarcimento in caso di annullamento

(1) Se non diversamente concordato per iscritto, il compenso si intende come prezzo netto franco fabbrica più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Eventuali spese speciali legate al pagamento del compenso (ad es. spese bancarie, commissioni di cambio, ecc.) sono a carico del cliente. Il compenso è espresso in euro. La restituzione e lo smaltimento degli imballaggi devono essere concordati separatamente.

(2) Se il cliente si avvale del diritto di recesso ai sensi del § 648 BGB, CONIUNCTA® può, in luogo dei crediti derivanti dal § 648 BGB, fatturare i servizi forniti fino al momento del recesso e, inoltre, richiedere una somma forfettaria pari al 10% del compenso per i servizi non ancora eseguiti a titolo di risarcimento per altre spese e mancato guadagno. Resta salvo il diritto del cliente di dimostrare che il danno subito da CONIUNCTA® ai sensi del § 648 BGB è significativamente inferiore alla somma forfettaria o che CONIUNCTA® non ha subito alcun danno.

5. condizioni di pagamento

(1) Il prezzo totale concordato o le relative rate saranno fatturati secondo il piano di pagamento concordato.

(2) I pagamenti devono essere effettuati entro 14 giorni dal ricevimento della fattura senza alcuna deduzione. CONIUNCTA® è autorizzata a emettere fatture in formato elettronico, se non diversamente concordato. Il cliente può richiedere l'emissione di fatture fisiche in qualsiasi momento.

(3) CONIUNCTA® pagherà entro 60 giorni dal ricevimento e dal controllo della merce o dal controllo della prestazione di servizi.

(4) In caso di mancato pagamento, si applicano le conseguenze previste dalla legge.

(5) Il rispetto dei termini di sviluppo, produzione e consegna concordati contrattualmente presuppone l'adempimento degli obblighi di collaborazione e di anticipazione concordati, nonché degli altri obblighi contrattuali del cliente. Se il cliente è inadempiente nell'adempimento dei suoi obblighi di collaborazione o di prestazione anticipata e degli altri obblighi contrattuali, in particolare anche degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rapporti contrattuali, CONIUNCTA® può rifiutare l'ulteriore esecuzione del servizio.

(6) La compensazione o la trattenuta da parte del cliente è consentita solo a causa di contropretese non contestate o legalmente stabilite da parte del cliente.

(7) CONIUNCTA® è autorizzata a cedere a abcfinance GmbH, Kamekestr. 2-8, 50672 Colonia, i crediti vantati nei confronti dei clienti con sede in Germania e nei paesi dell'UE, a scopo di rifinanziamento. Al momento della stipula del contratto, l'acquirente verrà informato se il credito è stato ceduto. In questi casi, i pagamenti con effetto liberatorio possono essere effettuati solo a favore di abcfinance GmbH. Le coordinate bancarie saranno comunicate all'acquirente al momento della stipula del contratto.

(8) CONIUNCTA® si riserva il diritto di rendere immediatamente esigibili i crediti e i termini di pagamento concordati in caso di modifiche o di insufficiente affidabilità creditizia del cliente o di modificarli a propria discrezione per garantire la continuità aziendale.

6. CONSEGNA, PERIODI DI PRESTAZIONE

(1) La consegna avverrà EXW (Incoterms 2020), salvo diverso accordo esplicito. In caso di importazione in paesi non appartenenti all'Unione Europea, il cliente è responsabile dell'organizzazione dell'importazione. Eventuali restrizioni all'importazione nel luogo di consegna richieste dal cliente sono a carico di quest'ultimo.

(2) Tutti i termini indicati da CONIUNCTA®, in particolare i termini di sviluppo e di consegna, sono vincolanti solo se espressamente indicati come vincolanti da CONIUNCTA®. La scadenza dei termini vincolanti dà al cliente il diritto di far valere i diritti legali che gli spettano - con le relative limitazioni previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto - ma solo dopo la scadenza infruttuosa di un ragionevole termine di ricorso da lui stabilito.

(3) CONIUNCTA® non sarà responsabile per l'impossibilità di consegna o per i ritardi nella consegna se questi sono causati da forza maggiore o da altri eventi che non potevano essere previsti al momento della conclusione del contratto (ad esempio, interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nella catena di fornitura). interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, epidemie e pandemie, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenimento dei necessari permessi ufficiali, provvedimenti ufficiali o mancata consegna da parte dei fornitori o consegna corretta o puntuale) per i quali CONIUNCTA® non è responsabile.

Se tali eventi rendono la consegna o il servizio significativamente più difficile o impossibile per CONIUNCTA® e l'impedimento non è solo di natura temporanea, CONIUNCTA® ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di natura temporanea, i termini di consegna o di prestazione vengono prorogati o le date di consegna o di prestazione vengono posticipate del periodo dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se il cliente non può ragionevolmente aspettarsi di accettare la consegna o il servizio a causa del ritardo, può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata a CONIUNCTA®.

(4) CONIUNCTA® ha il diritto di effettuare consegne parziali se

- la consegna parziale può essere utilizzata dal cliente nell'ambito dello scopo contrattuale,

- la consegna della merce rimanente è garantita e

- il cliente non deve sostenere alcun lavoro aggiuntivo significativo o costi aggiuntivi come risultato (a meno che CONIUNCTA® non dichiari di essere disposta a sostenere tali costi).

7. Trasferimento del rischio

(1) Il rischio viene trasferito al cliente al più tardi nel momento in cui l'articolo viene consegnato al magazzino, al vettore, allo spedizioniere, ad altri terzi designati per effettuare la spedizione o al cliente stesso, per cui è determinante l'inizio della notifica di completamento, del processo di prenotazione o del processo di carico. Ciò vale anche nel caso in cui vengano effettuate consegne parziali o CONIUNCTA® abbia assunto altri servizi (ad esempio, la spedizione). Se la spedizione o la consegna è ritardata a causa di circostanze causate dal cliente, il rischio passa al cliente dal giorno in cui la merce è pronta per la consegna e CONIUNCTA® ne ha dato comunicazione al cliente.

(2) Se la consegna viene ritardata su richiesta del cliente, il rischio viene trasferito al cliente a partire dal giorno della notifica di disponibilità alla spedizione.

(3) I costi di stoccaggio dopo il trasferimento del rischio sono a carico del cliente. In caso di stoccaggio da parte di CONIUNCTA®, le spese di stoccaggio ammontano allo 0,25% dell'importo della fattura degli articoli di consegna da stoccare per ogni settimana trascorsa. Ci riserviamo il diritto di far valere e dimostrare ulteriori o minori costi di stoccaggio.

(4) CONIUNCTA® assicurerà le consegne contro il furto, la rottura, il trasporto, i danni da incendio e acqua o altri rischi assicurabili solo su espressa richiesta scritta del cliente e a spese di quest'ultimo.

(5) Nella misura in cui le prestazioni concordate contrattualmente richiedano l'accettazione, il prodotto si considera accettato se

- la consegna è stata completata,

- CONIUNCTA® ha notificato al cliente tale circostanza con riferimento all'accettazione fittizia in conformità al presente paragrafo (5) e ha richiesto l'accettazione,

- sono trascorsi dodici giorni lavorativi dalla consegna del risultato dello sviluppo o il cliente ha iniziato a utilizzare il prodotto CONIUNCTA® (ad es. ha iniziato a distribuire il prodotto).(ad esempio, ha iniziato a distribuire il prodotto o lo utilizza come parte della propria produzione) e in questo caso sono trascorsi sei giorni lavorativi dalla consegna, e

- il cliente non ha accettato il prodotto entro questo periodo per un motivo diverso da un difetto notificato a CONIUNCTA® che rende impossibile o compromette in modo significativo l'uso del prodotto CONIUNCTA®.

8. RISERVATEZZA DELLA PROPRIETA', DIVIETO DI CESSIONE

(1) CONIUNCTA® conserva la proprietà dei prodotti CONIUNCTA® consegnati fino al completo ricevimento dei pagamenti concordati contrattualmente sui crediti di CONIUNCTA® derivanti dal contratto sottostante (consegna dei prodotti CONIUNCTA®) e da eventuali rapporti commerciali con il cliente precedenti al presente contratto per prodotti CONIUNCTA® simili, compresi i crediti legali. Il cliente è tenuto a etichettare di conseguenza i prodotti CONIUNCTA® che non sono ancora di sua proprietà.

(2) Il cliente può utilizzare i prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà e rivenderli nel corso della normale attività commerciale, a condizione che non sia in ritardo con i pagamenti. Tuttavia, il cliente non può dare in pegno i prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà o cederli a titolo di garanzia. Il cliente cede integralmente a CONIUNCTA®, a titolo di garanzia, i crediti del cliente per il pagamento nei confronti dei propri clienti derivanti da una rivendita dei prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà, nonché i crediti del cliente relativi ai prodotti CONIUNCTA® che sorgono nei confronti dei propri clienti o di terzi per qualsiasi altro motivo legale (in particolare i crediti derivanti da azioni non autorizzate e i crediti per prestazioni assicurative), compresi tutti i crediti relativi al saldo del conto corrente.

(3) Il cliente può riscuotere questi crediti ceduti a CONIUNCTA® per proprio conto, a nome di CONIUNCTA®, finché CONIUNCTA® non revoca tale autorizzazione. Il diritto di CONIUNCTA® di riscuotere direttamente tali crediti non ne risentirà; tuttavia, CONIUNCTA® non farà valere i crediti in prima persona e non revocherà l'autorizzazione all'addebito diretto fintanto che il cliente rispetterà regolarmente i propri obblighi di pagamento.

(4) Tuttavia, se il cliente agisce in violazione del contratto, in particolare se è in ritardo con il pagamento di una richiesta di pagamento, CONIUNCTA® può richiedere che il cliente informi CONIUNCTA® dei crediti ceduti e dei rispettivi debitori, informi i rispettivi debitori della cessione e consegni tutti i documenti a CONIUNCTA® e fornisca tutte le informazioni che CONIUNCTA® richiede per far valere i crediti.

(5) Qualsiasi lavorazione o rimodellamento dei prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà da parte del cliente dovrà sempre essere eseguita per CONIUNCTA®. Se i prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà vengono lavorati con altri articoli che non appartengono a CONIUNCTA®, CONIUNCTA® acquisirà la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore del prodotto CONIUNCTA® (importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri articoli lavorati al momento della lavorazione. Per tutti gli altri aspetti, al nuovo articolo creato dalla lavorazione si applica lo stesso principio dei prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà.

Se i prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà sono indissolubilmente combinati o mescolati con altri articoli non appartenenti a CONIUNCTA®, CONIUNCTA® acquisirà la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dei prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà (importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri articoli combinati o mescolati al momento della combinazione o della mescolanza. Se i prodotti CONIUNCTA® vengono combinati o miscelati in modo tale che

l'articolo del cliente debba essere considerato l'articolo principale, il cliente e CONIUNCTA® sono già d'accordo sul fatto che il cliente trasferirà la comproprietà proporzionale di questo articolo a CONIUNCTA®.

(6) Se CONIUNCTA® recede dal contratto in caso di comportamento del cliente in violazione del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento, CONIUNCTA® ha il diritto di ritirare i prodotti CONIUNCTA® che non sono ancora di proprietà del cliente a spese del cliente e/o di richiedere un risarcimento al cliente. Ulteriori rivendicazioni di CONIUNCTA® restano impregiudicate.

(7) Il cliente deve informare immediatamente per iscritto CONIUNCTA® in caso di sequestro, confisca o misure esecutive da parte di terzi.

Il cliente dovrà sostenere i costi per far valere e far valere i crediti di CONIUNCTA® in relazione ai prodotti CONIUNCTA® che non sono ancora di proprietà del cliente.

(8) Se il valore delle garanzie esistenti supera di oltre il 10% i crediti di CONIUNCTA® nei confronti del cliente derivanti dal contratto sottostante e da eventuali rapporti commerciali precedenti al presente contratto tra CONIUNCTA® e il cliente per prodotti simili, CONIUNCTA® è tenuta a svincolare le garanzie corrispondenti su richiesta del cliente a discrezione di CONIUNCTA®.

9. GARANZIA

(1) Oggetto del contratto è esclusivamente il prodotto CONIUNCTA® con le proprietà e le caratteristiche nonché l'uso previsto in conformità al singolo accordo contrattuale e alla specifica del prodotto su cui si basa il singolo contratto con il cliente o il certificato di analisi [Sezione 3 (2)]. Non vi è alcun difetto e la garanzia è esclusa se e nella misura in cui

- il difetto è dovuto al fatto che i prodotti CONIUNCTA® non sono stati trasportati e/o conservati al riparo dalla luce, oppure

- il difetto è dovuto al fatto che i prodotti CONIUNCTA® non sono stati trasportati e/o conservati alla temperatura ambiente raccomandata di 15-25°C, oppure

- il difetto è attribuibile ai materiali di imballaggio primario e secondario forniti dal cliente, oppure

- i prodotti CONIUNCTA® sono stati immagazzinati al di fuori di magazzini controllati o certificati CONIUNCTA® per più di tre mesi, oppure

- i prodotti CONIUNCTA® vengono ulteriormente lavorati da terzi senza previo consenso, oppure

- i prodotti CONIUNCTA® presentano segni di segregazione quali sedimentazione e/o cremazione dovuti alla materia prima, oppure

- i prodotti CONIUNCTA® contengono tracce di altre materie prime utilizzabili in conformità a EC/1223/2009 e DIN EN ISO 22716 per motivi tecnici, oppure

- le materie prime regolamentate da CONIUNCTA® come commerciabili ai sensi di EC/1223/2009 e DIN EN ISO 22716 non sono riconosciute da terzi, oppure

- i prodotti CONIUNCTA® sono stati modificati nel corso del progresso tecnico o di cambiamenti interni di processo, oppure

- i prodotti CONIUNCTA® presentano fluttuazioni negli agenti fissanti secondo la normativa CE/1223/2009 e DIN EN ISO 22716, come tamponi e/o agenti gelificanti,

- I prodotti CONIUNCTA® sono stati adattati per mantenere la capacità di consegna.

(2) Proprietà e/o caratteristiche diverse o più ampie e/o una destinazione d'uso aggiuntiva si considerano concordate solo se espressamente confermate per iscritto da CONIUNCTA®. Se non diversamente concordato contrattualmente tra CONIUNCTA® e il cliente, le descrizioni dei prodotti allegate e la qualità concordata nei singoli contratti non costituiscono l'assunzione di una garanzia di qualità o di durata ai sensi del § 443 BGB o del § 639 BGB.

(3) CONIUNCTA® si riserva il diritto di consegnare il 10% in più o in meno della quantità ordinata a causa di particolarità della produzione e dei materiali. Le differenze di quantità saranno compensate nell'ambito di un ordine successivo.

(4) Il cliente è tenuto a controllare attentamente il prodotto CONIUNCTA® consegnato subito dopo la consegna a lui o a terzi da lui designati. Il prodotto in questione si considera approvato dal cliente per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati riconoscibili durante un'ispezione immediata e accurata se CONIUNCTA® non riceve una notifica scritta dei difetti entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda gli altri difetti, i prodotti CONIUNCTA® si considerano approvati dal cliente se CONIUNCTA® non riceve la notifica dei difetti entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui il difetto si è manifestato; tuttavia, se il difetto era già riconoscibile dal cliente in un momento precedente durante il normale utilizzo, tale momento precedente è determinante per l'inizio del periodo di notifica. Su richiesta di CONIUNCTA®, un prodotto CONIUNCTA® oggetto di reclamo deve essere restituito a CONIUNCTA® in porto franco. Se il reclamo è giustificato, CONIUNCTA® rimborserà i costi del percorso di spedizione più favorevole; ciò non si applica se i costi aumentano perché il prodotto CONIUNCTA® si trova in un luogo diverso da quello di utilizzo previsto.

(5) In caso di difetti materiali del prodotto CONIUNCTA® consegnato, CONIUNCTA® è inizialmente obbligata e autorizzata a scegliere tra la riparazione o la consegna sostitutiva entro un periodo di tempo ragionevole. In caso di

fallimento, ovvero di impossibilità, irragionevolezza, rifiuto o ritardo irragionevole della riparazione o della consegna sostitutiva, il cliente può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto.

(6) CONIUNCTA® ha il diritto di rifiutare completamente l'inadempimento se questo è associato solo a costi sproporzionati o è impossibile per altri motivi. Ulteriori diritti del cliente rimangono inalterati.

(7) Il periodo di garanzia è di un anno e decorre dalla consegna al cliente o a un altro destinatario indicato dal cliente o dal momento dell'accettazione, se e nella misura in cui è richiesta l'accettazione. Questo periodo non si applica alle richieste di risarcimento danni da parte del cliente derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o da violazioni intenzionali o per grave negligenza da parte di CONIUNCTA® o dei suoi ausiliari, che in ogni caso cadono in prescrizione in conformità alle disposizioni di legge.

(8) I prodotti CONIUNCTA® possono essere prodotti che richiedono un'autorizzazione ufficiale. È responsabilità del cliente ottenere le autorizzazioni/certificati ufficiali necessari e informarsi sui requisiti prima di effettuare un ordine e informare CONIUNCTA®. CONIUNCTA® non garantisce che i prodotti CONIUNCTA®, in particolare i prodotti a marchio privato o le sintesi del cliente, soddisfino i requisiti di un'approvazione ufficiale.

10. responsabilità

(1) CONIUNCTA® è responsabile senza limitazioni in caso di dolo e colpa grave.

(2) In caso di semplice negligenza, CONIUNCTA® è responsabile solo

a) per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute,

b) per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (ossia un obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la responsabilità è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi. Le limitazioni di responsabilità derivanti dalla frase precedente non si applicano se CONIUNCTA® ha occultato in modo fraudolento un difetto o ha assunto una garanzia per la qualità della merce. Lo stesso vale per i reclami del cliente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità da parte di CONIUNCTA®.

(3) Nella misura in cui CONIUNCTA® fornisca informazioni tecniche o agisca in qualità di consulente e tali informazioni o consulenze non rientrino nell'ambito dei servizi contrattualmente concordati e dovuti da CONIUNCTA®, queste vengono fornite gratuitamente e con l'esclusione di qualsiasi responsabilità.

11. NOTE CHIARIFICATRICI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA E NOTE NORMATIVE

(1) In caso di accordo di indennizzo, si fa riferimento alla seguente clausola dei contratti di assicurazione tra CONIUNCTA® e AXA Versicherung AG per quanto riguarda l'ambito della copertura assicurativa dei servizi e dei prodotti di CONIUNCTA®: "La copertura assicurativa esiste per l'indennizzo concordato dal contraente a favore del proprio cliente o committente contro le richieste di risarcimento da parte di terzi per danni a persone, danni a cose o conseguenti perdite finanziarie causate da prodotti fabbricati o forniti dal contraente o da lavori o altri servizi eseguiti dal contraente". lavoro svolto o altri servizi resi dal contraente. Il presupposto è che il sinistro sia attribuibile a un difetto già esistente nel momento in cui il prodotto ha lasciato la sfera di controllo dell'assicurato o quando quest'ultimo ha completato il suo lavoro e/o i suoi servizi. In caso di concorso di colpa/causalità da parte del cliente o del committente che beneficia della dichiarazione di indennizzo, quest'ultima è coperta solo nella misura in cui corrisponde alla quota di colpa/causalità del contraente, anche se il contratto prevede diversamente. L'impresa indennizzata non acquisisce alcun diritto diretto nei confronti di AXA Versicherung AG".

(2) È responsabilità del cliente fornire un'adeguata copertura assicurativa per eventuali richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti dai clienti, nella misura in cui la richiesta di risarcimento sia attribuibile a errori nel suo ambito di responsabilità.

(3) Inoltre, CONIUNCTA® sottolinea che la copertura assicurativa si applica solo all'interno dell'Unione Europea. Se e nella misura in cui il cliente intende vendere i prodotti CONIUNCTA® al di fuori dell'Europa, dovrà informare CONIUNCTA® al più tardi al momento dell'ordine e ottenere il consenso di CONIUNCTA®. La vendita di prodotti CONIUNCTA® al di fuori dell'Europa non è consentita senza il consenso di CONIUNCTA®.

12. DIRITTI DI PROPRIETA' E VIOLAZIONI DEL COPYRIGHT

(1) Tutti i diritti di proprietà e il know-how esistenti, registrati e non registrati, restano di proprietà di CONIUNCTA®. Ciò vale anche per tutti i diritti di proprietà industriale e il know-how che emergono durante lo sviluppo e la produzione di prodotti a marchio privato o di sintesi del cliente. Il cliente non è autorizzato a utilizzare le informazioni fornitegli relative ai diritti di proprietà registrati e non registrati e al know-how di CONIUNCTA® per scopi estranei al presente contratto (ad es. produzione propria).

(2) Se, dopo l'effettiva conclusione del contratto tra CONIUNCTA® e il cliente, vengono rivendicate contro il cliente violazioni dei diritti di proprietà da parte di terzi e l'uso dei prodotti CONIUNCTA® ne risulta compromesso o vietato, CONIUNCTA® dovrà, a propria discrezione, modificare o sostituire i prodotti CONIUNCTA® entro un periodo di tempo ragionevole, in modo che essi non ledano più i diritti di proprietà di terzi, ma corrispondano comunque alla qualità concordata contrattualmente. In alternativa alla procedura di cui sopra, CONIUNCTA® ha il diritto di annullare il contratto stipulato con il cliente e di ritirare i prodotti CONIUNCTA® dietro rimborso del compenso pagato dal cliente, previa deduzione di un adeguato risarcimento per il valore dei prodotti che non possono essere restituiti.

(3) In caso di rivendicazioni da parte di terzi nei confronti del cliente a causa di una presunta violazione dei diritti di proprietà da parte dei prodotti CONIUNCTA®, il cliente deve lasciare a CONIUNCTA® la decisione esclusiva sulla gestione di eventuali controversie. In particolare, il cliente non può raggiungere un accordo o fare qualsiasi altra concessione senza il previo consenso scritto di CONIUNCTA®. CONIUNCTA® si farà carico dell'intero costo di qualsiasi controversia legale che si renda necessaria.

(4) CONIUNCTA® non sarà responsabile per le violazioni dei diritti di proprietà se i prodotti CONIUNCTA® sono stati utilizzati in una forma non autorizzata da CONIUNCTA®.

(5) Il cliente garantisce che le specifiche da lui fornite non violano alcun diritto di proprietà di terzi. Se in questo contesto vengono avanzate richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti di CONIUNCTA®, il cliente è tenuto a risarcire CONIUNCTA® per le richieste di risarcimento da parte di terzi dovute a violazioni di diritti di proprietà industriale, nella misura in cui tali richieste di risarcimento da parte di terzi siano attribuibili alle specifiche del cliente.

13. RISERVATEZZA

Il cliente è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni che gli sono state messe a disposizione o di cui è venuto a conoscenza in relazione al contratto, comprese le informazioni sulla natura dei prodotti CONIUNCTA® e sulla tecnologia di analisi, sviluppo, sintesi e processo.

14. DISPOSIZIONI FINALI

(1) In caso di dubbio, le disposizioni delle presenti CGV rimarranno vincolanti nelle loro parti rimanenti anche se singole disposizioni sono legalmente non valide. Le parti si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con disposizioni che si avvicinino il più possibile al successo economico previsto. Lo stesso vale per eventuali lacune del contratto.

(2) Le modifiche o le integrazioni alle presenti CG e agli ordini confermati devono essere effettuate per iscritto. Ciò vale anche per eventuali modifiche alla presente clausola di forma scritta.

(3) Il contratto stipulato tra le parti è soggetto esclusivamente al diritto della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

(4) In caso di controversie relative al contratto stipulato tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale Regionale di Colonia. Ciononostante, CONIUNCTA® è autorizzata ad agire presso il foro competente generale del cliente.

(5) CONIUNCTA® è autorizzata, a propria discrezione, a far decidere le controversie derivanti dal contratto o ad esso collegate, comprese tutte le questioni relative alla sua esistenza, validità o risoluzione, mediante arbitrato a Parigi in conformità al Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale ("ICC") invece che da tribunali ordinari. Il tribunale arbitrale sarà composto da 3 arbitri. La lingua del procedimento arbitrale sarà l'inglese. Nel caso in cui il cliente intenda intentare un'azione legale, CONIUNCTA® sarà tenuta, su richiesta del cliente, a decidere entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dal cliente se sottoporre la questione ad arbitrato. Se CONIUNCTA® non prende una decisione entro il periodo di tempo ragionevole stabilito dal cliente o se CONIUNCTA® decide di non sottoporre la questione ad arbitrato, il diritto di CONIUNCTA® di sottoporre la questione ad arbitrato decadrà.

Fine delle CGC. 14.05.2018.

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