Termini e condizioni generali di CONIUNCTA®
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
(1) Le offerte e i contratti di CONIUNCTA®, (di seguito "CONIUNCTA®") per lo sviluppo, la produzione, l'adattamento e la consegna di CONIUNCTA®-Pro prodotti e per ulteriori servizi forniti da CONIUNCTA® sono soggetti esclusivamente ai seguenti Termini e condizioni generali ("TCG"). Questi si applicano anche a tutte le future consegne, prestazioni o offerte al cliente, anche se non vengono nuovamente concordati separatamente.
(2) Questi TCG si applicano esclusivamente. Termini e condizioni generali del cliente che divergono, contrastano o integrano saranno parte del contratto solo nella misura in cui CONIUNCTA® abbia espressamente acconsentito alla loro applicazione. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche quando CONIUNCTA® esegue la consegna senza riserve, pur essendo a conoscenza delle Condizioni Generali di Vendita del cliente.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
(1) Il contratto si conclude con l'emissione di una conferma d'ordine scritta da parte di CONIUNCTA® o con una consegna effettuata su richiesta del cliente da parte di CONIUNCTA® . Eventuali dichiarazioni precedenti del cliente, in particolare lettere di conferma, sono considerate solo come un'offerta per la conclusione del contratto. Le promesse verbali da parte di CONIUNCTA® prima della conclusione di questo contratto non sono legalmente vincolanti e gli accordi verbali tra le parti contrattuali sono sostituiti dal contratto scritto, a meno che non risulti espressamente da essi che continuano a essere vincolanti.
(2) Salvo diverso accordo scritto, tutte le offerte, i documenti relativi alle offerte come Prospecifiche del prodotto, listini prezzi e altri documenti di CONIUNCTA® sono da considerarsi non vincolanti. Per la definizione delle caratteristiche di un CONIUNCTA®-Proprodotto o di una prestazione da fornire da CONIUNCTA® sono esclusivamente determinanti le descrizioni contenute nella conferma d'ordine scritta da CONIUNCTA® .
(3) CONIUNCTA® si riserva sempre il diritto di apportare modifiche o adattamenti ai CONIUNCTA®-Proprodotti e informerà, salvo diverso accordo, a propria discrezione il cliente su eventuali modifiche o adattamenti.
(4) Salvo diverso accordo, CONIUNCTA® si riserva i diritti di proprietà e di autore su tutte le offerte, preventivi, formulazioni, disegni, illustrazioni, calcoli, Proaspetti, cataloghi, modelli, strumenti e altri documenti e mezzi forniti. Il cliente non può rendere accessibili a terzi questi oggetti e documenti, né divulgarli, né utilizzarli o riprodurli, senza il consenso esplicito di CONIUNCTA® . Su richiesta di CONIUNCTA® , il cliente deve restituire completamente questi oggetti e distruggere eventuali copie realizzate, se non più necessarie nel normale corso degli affari o se le trattative non portano alla conclusione di un contratto.Ad eccezione di quanto sopra, è consentita la memorizzazione di dati messi a disposizione elettronicamente per scopi di normale backup dei dati.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
(1) L'oggetto specifico del contratto deriva dall'ordine del cliente su cui si basa il contratto e dalla corrispondente conferma d'ordine da parte di CONIUNCTA®. I servizi di CONIUNCTA® possono includere in particolare:
(a) consegna di prodotti CONIUNCTA®-Pro standardizzati, che non richiedono personalizzazioni per il singolo cliente (di seguito "prodotti standardpro").
(b) Sviluppo, produzione e consegna di CONIUNCTA®-Pro prodotti su richiesta e secondo le specifiche del cliente, che vengono distribuiti e venduti dal cliente con il proprio nome e marchio (di seguito "Prodotti Private Label Pro").
(c) Sviluppo, produzione e consegna di sintesi e/o sviluppi di metodi secondo le specifiche del cliente (di seguito "Sintesi del cliente").
(2) Lo sviluppo e la consegna di prodotti Private Label Pro o sintesi del cliente avviene nei tempi concordati sulla base delle specifiche di prodotto/certificati di analisi concordati tra il cliente e CONIUNCTA® secondo un formato stabilito da CONIUNCTA®. Il cliente ha il diritto di modificare e adattare le specifiche di prodotto Pro in qualsiasi momento fino alla consegna.
Ogni modifica e adattamento richiedono, per la loro efficacia, l'approvazione di CONIUNCTA®. CONIUNCTA® informerà i clienti riguardo alla possibile modifica della remunerazione e delle date di produzione e consegna, e richiederà il consenso a riguardo. Ulteriori tempi e costi aggiuntivi, che sono correlati alle modifiche e agli adattamenti richiesti dal cliente, saranno addebitati al cliente. Se il cliente non approva le modifiche, CONIUNCTA® non è obbligato a effettuare le modifiche. CONIUNCTA® ha il diritto di addebitare al cliente i costi per la verifica della fattibilità delle richieste di modifica del cliente.
Le sintesi dei clienti si basano su concezioni preliminari, elaborate sulla base di ricerche bibliografiche e delle proprie esperienze nella sintesi di molecole simili, redatte secondo la migliore conoscenza.Rimane comunque un rischio residuo che la sintesi del cliente prevista non abbia successo e che la molecola obiettivo non possa essere prodotta o non possa essere prodotta nella quantità o purezza prevista. Qualora l'obiettivo concordato possa essere raggiunto solo con un impegno significativamente maggiore, si applica il paragrafo precedente di conseguenza. Se il cliente non accetta le modifiche, CONIUNCTA® ha il diritto di recedere dal contratto e di fatturare le prestazioni fornite fino al recesso.
(3) Il rischio di idoneità e utilizzo è esclusivamente a carico del cliente. L'ottenimento di un determinato successo economico, salvo diverso accordo esplicito, non è garantito.
(4) CONIUNCTA® ha il diritto di risolvere il contratto dopo il decorso di un termine ragionevole fissato da CONIUNCTA® in caso di inadempimento degli obblighi di cooperazione da parte del cliente. Inoltre, CONIUNCTA® ha il diritto di addebitare al cliente eventuali spese aggiuntive sostenute.
(5) CONIUNCTA® ha il diritto di fatturare al cliente gli ordini entro i termini stabiliti in caso di mancato rispetto da parte del cliente delle scadenze di fornitura concordate.
(6) CONIUNCTA® ha il diritto di addebitare un costo aggiuntivo per le forniture e gli ordini di lavorazione di materiali di terzi in caso di spese impreviste o non annunciate.
(7) CONIUNCTA® ha il diritto di avvalersi di subappaltatori idonei per l'esecuzione di compiti parziali dell'incarico complessivo, a propria scelta e discrezione.
(8) CONIUNCTA® ha il diritto di fatturare le prestazioni già fornite o da fornire nell'ambito della comunicazione di disponibilità alla consegna. La disponibilità alla consegna significa che CONIUNCTA® può fatturare in qualsiasi momento prestazioni relative all'ordine e non direttamente soggette all'obbligo di partecipazione del cliente . Ciò include prodotti non finiti (semilavorati senza possibilità di completamento da parte di CONIUNCTA® ).
(9) CONIUNCTA® ha il diritto di menzionare il cliente come cliente di riferimento, indicando il suo nome aziendale.
4.RETRIBUZIONE, INDENNIZZO IN CASO DI DISDETTA
(1) La retribuzione si intende, salvo diverso accordo scritto, come prezzi netti ex works più IVA di legge. Eventuali pagamenti speciali connessi al pagamento della retribuzione (ad es. spese bancarie, commissioni per cambio valuta, ecc.) sono a carico del cliente. La retribuzione è espressa in Euro. Il ritiro e lo smaltimento degli imballaggi devono essere concordati separatamente.
(2) Se il cliente esercita il diritto di disdetta ai sensi del § 648BGB, può CONIUNCTA® invece delle pretese derivanti dal § 648 BGB fatturare le prestazioni fornite fino alla disdetta e, inoltre, richiedere un importo forfettario pari al 10% della retribuzione delle prestazioni non ancora eseguite come indennizzo per le altre spese e il profitto perso.Il diritto del cliente di dimostrare che il CONIUNCTA® il danno derivante ai sensi del § 648 BGB è sostanzialmente inferiore alla tariffa forfettaria o CONIUNCTA® che non è stato subito alcun danno, rimane invariato.
5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
(1) Il prezzo totale concordato o i pagamenti anticipati saranno fatturati secondo il piano di pagamento concordato.
(2) I pagamenti devono essere effettuati entro 14 giorni dal ricevimento della fattura senza alcuna detrazione. CONIUNCTA® ha il diritto di emettere fatture in formato elettronico, salvo diverso accordo. Il cliente può richiedere in qualsiasi momento l'emissione di fatture fisiche.
(3) CONIUNCTA® paga entro un termine di 60 giorni dal ricevimento e verifica delle merci o dopo verifica della prestazione dei servizi effettuati.
(4) In caso di ritardo nei pagamenti si applicano le conseguenze legali del ritardo.
(5) Il rispetto delle scadenze di sviluppo, produzione e consegna concordate contrattualmente presuppone l'adempimento degli obblighi di cooperazione e di prestazione anticipata concordati, nonché degli altri obblighi contrattuali del cliente. Se il cliente è in ritardo nell'adempimento dei suoi obblighi di cooperazione e di prestazione anticipata, nonché degli altri obblighi contrattuali, in particolare anche degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rapporti contrattuali, CONIUNCTA® può rifiutare l'ulteriore esecuzione della prestazione.
(6) Un compenso o una ritenzione da parte del cliente è consentito solo per crediti non contestati o accertati con sentenza definitiva del cliente.
(7) CONIUNCTA® è autorizzata a cedere i crediti nei confronti di acquirenti situati in Germania e nei paesi dell'UE per il rifinanziamento alla abcfinance GmbH, Kamekestr. 2-8, 50672 Colonia. All'acquirente verrà comunicato al momento della conclusione del contratto se avverrà una cessione del credito. In questi casi, i pagamenti con effetto liberatorio possono essere effettuati solo a favore della abcfinance GmbH. I dati bancari saranno comunicati all'acquirente al momento della conclusione del contratto.
(8) CONIUNCTA® si riserva il diritto di rendere immediatamente esigibili i crediti e le condizioni di pagamento concordate in caso di modifiche o insufficiente solvibilità del cliente, oppure di modificarli a propria discrezione per garantire la continuità .
6. LIEFERA, TERMINI DI ESECUZIONE
(1) La consegna avviene EXW (Incoterms 2020), salvo diverso accordo esplicito. In caso di importazione in paesi non UE, il cliente si fa carico anche dell'organizzazione dell'importazione. Eventuali restrizioni all'importazione nel luogo di consegna desiderato dal cliente sono a suo carico.
(2) Tutti i termini indicati da CONIUNCTA® , in particolare le date di sviluppo e consegna, sono vincolanti solo se espressamente designati come tali da CONIUNCTA® . Il decorso dei termini vincolanti dà diritto al cliente di far valere i diritti legali a lui spettanti – fatte salve le relative limitazioni in queste condizioni generali – solo dopo il decorso infruttuoso di un termine di rimedio ragionevole da lui fissato.
(3) CONIUNCTA® non è responsabile per l'impossibilità di consegna o per ritardi nella consegna, nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o da altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad esempio, interruzioni operative di ogni tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nel trasporto, epidemie e pandemie, scioperi, legittime chiusure, mancanza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, misure amministrative o la mancata, errata o tardiva fornitura da parte dei fornitori) che CONIUNCTA® non può controllare.
Qualora tali eventi CONIUNCTA® rendano la consegna o la prestazione sostanzialmente difficoltosa o impossibile e l'ostacolo non sia solo di durata temporanea, CONIUNCTA® ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di ostacoli di durata temporanea, i termini di consegna o prestazione si allungano o le date di consegna o prestazione vengono posticipate per il periodo di ostacolo, più un ragionevole periodo di avvio. Se, a causa del ritardo, non è ragionevole per il cliente accettare la consegna o la prestazione, può recedere dal contratto mediante una dichiarazione scritta immediata nei confronti di CONIUNCTA® .
(4) CONIUNCTA® ha il diritto di effettuare consegne parziali se
• la consegna parziale è utilizzabile per il cliente nell'ambito dello scopo contrattuale,
• la consegna delle restanti merci è garantita e
• al cliente non vengono causati costi aggiuntivi o oneri significativi (a meno che CONIUNCTA® non si dichiari disponibile a farsi carico di tali costi).
7. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
(1) Il rischio passa al cliente al più tardi con la consegna dell'oggetto al magazzino, al vettore, al trasportatore, ad altri terzi designati per l'esecuzione della spedizione o al cliente stesso, facendo riferimento all'inizio del processo di comunicazione di completamento, di registrazione o del processo di carico. Questo vale anche nel caso in cui vengano effettuate consegne parziali o CONIUNCTA® siano state assunte altre prestazioni (ad esempio, spedizione). Se la spedizione o la consegna subiscono ritardi a causa di circostanze imputabili al cliente, il rischio passa al cliente dal giorno in cui la merce è pronta per la consegna e CONIUNCTA® lo ha informato.
(2) Se la consegna viene ritardata su richiesta del cliente, il rischio passa al cliente dal giorno della comunicazione della disponibilità alla spedizione.
(3) I costi di stoccaggio dopo il passaggio del rischio sono a carico del cliente. In caso di stoccaggio da parte di CONIUNCTA® , i costi di stoccaggio ammontano allo 0,25% dell'importo della fattura degli oggetti da stoccare pro della settimana trascorsa. La richiesta e la prova di ulteriori o minori costi di stoccaggio rimangono riservate.
(4) Eventuali consegne saranno assicurate da CONIUNCTA® solo su esplicita richiesta scritta del cliente e a sue spese contro furti, rotture, danni da trasporto, incendi e danni da acqua o altri rischi assicurabili.
(5) Fatte salve le prestazioni contrattualmente concordate che richiedono un'accettazione, il Pro prodotto si considera accettato quando
• la consegna è completata,
• CONIUNCTA® lo ha comunicato al cliente richiamando l'accettazione presunta ai sensi di questo paragrafo (5) e lo ha invitato ad accettare,
• sono trascorsi dodici giorni lavorativi dalla consegna del risultato dello sviluppo o il cliente ha iniziato ad utilizzare il CONIUNCTA® -Pro prodotto (ad esempio den Vertrieb des Produkts aufgenommen hat oder das Produkt im Rahmen seiner eigenen Produktion verwendet) und in diesem Fall seit Lieferung sechs Werktage vergangen sind, und
• il cliente non ha effettuato l'accettazione entro questo periodo per un motivo diverso da un CONIUNCTA® difetto segnalato, che rende impossibile o compromette in modo sostanziale l'uso del CONIUNCTA® -Produkts.
8. EIGENTUMSVORBEHALT, ABTRETUNGSVERBOT
(1) CONIUNCTA® si riserva la proprietà dei CONIUNCTA® -Pro prodotti consegnati fino al completo ricevimento dei pagamenti contrattualmente concordati su crediti di CONIUNCTA® derivanti dal contratto sottostante (fornitura di CONIUNCTA® -Pro prodotti) e di eventuali relazioni commerciali precedenti a questo contratto riguardanti prodotti simili CONIUNCTA®-Pro con il cliente, inclusi diritti legali. Il cliente è obbligato a contrassegnare i CONIUNCTA®-Pro prodotti che non sono ancora di sua proprietà.
(2) Il cliente può utilizzare i CONIUNCTA®-Pro prodotti soggetti a riserva di proprietà e rivenderli nel normale corso degli affari, fintanto che il cliente non è in mora nei pagamenti.Il cliente non può impegnare o trasferire a titolo di garanzia i prodotti CONIUNCTA®-Pro soggetti a riserva di proprietà. Le richieste di pagamento del cliente nei confronti dei suoi acquirenti derivanti dalla rivendita dei prodotti CONIUNCTA®-Pro soggetti a riserva di proprietà, così come quelle richieste del cliente relative ai prodotti CONIUNCTA®-Pro che sorgono per qualsiasi altro motivo giuridico nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi (in particolare richieste derivanti da atti illeciti e diritti a prestazioni assicurative), comprese tutte le richieste di saldo da conto corrente, il cliente le cede già ora a titolo di garanzia in modo completo a CONIUNCTA®.
(3) Il cliente può riscuotere queste richieste cedute a CONIUNCTA® per proprio conto e a proprio nome per CONIUNCTA® , finché CONIUNCTA® non revoca questa autorizzazione.Il diritto di CONIUNCTA® di riscuotere queste richieste non è influenzato; tuttavia, CONIUNCTA® non farà valere le richieste e non revocerà l'autorizzazione alla riscossione, finché il cliente adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento.
(4) Tuttavia, se il cliente si comporta in modo contrario al contratto - in particolare se è in ritardo nel pagamento di una richiesta di pagamento - CONIUNCTA® può richiedere al cliente di CONIUNCTA® comunicare le richieste cedute e i rispettivi debitori, informare i rispettivi debitori della cessione e CONIUNCTA® consegnare tutta la documentazione e fornire tutte le informazioni necessarie a CONIUNCTA® per far valere le richieste.
(5) Una lavorazione o trasformazione dei prodotti soggetti a riserva di proprietà da parte del cliente viene sempre effettuata per CONIUNCTA® . Se i prodotti soggetti a riserva di proprietà vengono lavorati con altre cose che non appartengono a CONIUNCTA®, il cliente acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore del prodotto CONIUNCTA® (importo finale della fattura inclusa l'IVA) rispetto alle altre cose lavorate al momento della lavorazione. Inoltre, per il nuovo oggetto risultante dalla lavorazione si applicano le stesse disposizioni dei prodotti soggetti a riserva di proprietà.
Se i prodotti soggetti a riserva di proprietà vengono uniti o mescolati in modo indissolubile con altre cose non appartenenti, il CONIUNCTA® comproprietà sulla nuova cosa viene acquisita in proporzione al valore dei prodotti soggetti a riserva di proprietà (importo finale della fattura inclusa l'IVA) rispetto alle altre cose unite o mescolate al momento dell'unione o della mescolanza. Se i CONIUNCTA®-Pro prodotti vengono uniti o mescolati in modo tale che
la cosa del cliente sia considerata come principale, il cliente e CONIUNCTA® sono già d'accordo che il cliente CONIUNCTA® trasferisce proporzionalmente la comproprietà su questa cosa.
(6) In caso di comportamento contrattualmente scorretto da parte del cliente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, CONIUNCTA® ha il diritto di recedere dal contratto e di ritirare a spese del cliente i CONIUNCTA®-Produkti che non sono ancora di proprietà del cliente e/o di richiedere un risarcimento danni al cliente. Ulteriori diritti di CONIUNCTA® rimangono impregiudicati.
(7) In caso di pignoramenti, sequestri o esecuzioni forzate da parte di terzi, il cliente è tenuto a informare CONIUNCTA® immediatamente per iscritto.
Le spese per l'affermazione e l'esecuzione dei diritti di CONIUNCTA® riguardanti i CONIUNCTA® -Pro dukte che non sono ancora di proprietà del cliente sono a carico del cliente.
(8) Fino a quando il valore delle garanzie esistenti supera le richieste di CONIUNCTA® nei confronti del cliente derivanti dal contratto sottostante e da eventuali relazioni commerciali precedenti a questo contratto relative a prodotti simili tra CONIUNCTA® e il cliente di oltre il 10%, CONIUNCTA® è obbligata, su richiesta del cliente, a rilasciare le garanzie corrispondenti a scelta di CONIUNCTA®.
9. GARANZIA
(1) L'oggetto del contratto è esclusivamente il CONIUNCTA® -Pro prodotto con le caratteristiche e le peculiarità, nonché l'uso previsto secondo l'accordo contrattuale individuale e la specifica del prodotto sottostante al contratto individuale con il cliente o il certificato di analisi [Numero 3 (2)]. Non sussiste un difetto e la garanzia è esclusa se e nella misura in cui
• il difetto è dovuto al fatto che i CONIUNCTA® -Pro prodotti non sono stati trasportati e/o conservati al riparo dalla luce, oppure
• il difetto è dovuto al fatto che i CONIUNCTA®-Pro prodotti non sono stati trasportati e/o conservati alla temperatura ambiente raccomandata di 15-25°C, oppure
• il difetto è dovuto a materiali di imballaggio primari e secondari forniti dal cliente, oppure
• i CONIUNCTA® -Pro prodotti sono stati conservati per più di tre mesi al di fuori di CONIUNCTA® controllati o. von CONIUNCTA® magazzini certificati, oppure
• i CONIUNCTA®-Pro prodotti vengono ulteriormente elaborati da un terzo senza previa approvazione , oppure
• i CONIUNCTA®-Pro prodotti presentano fenomeni di disomogeneità dovuti a materie prime come sedimentazione e/o affioramento, oppure
• i CONIUNCTA® -Pro prodotti contengono tracce di altre materie prime utilizzabili secondo il Reg. CE/1223/2009 e la norma DIN EN ISO 22716, oppure
• le materie prime regolamentate da CONIUNCTA® secondo il Reg. CE/1223/2009 e la norma DIN EN ISO 22716 non sono riconosciute da terzi, oppure
• i CONIUNCTA®-Proprodotti sono stati modificati nell'ambito del progresso tecnico o di cambiamenti interni al Proprocesso, oppure
• i CONIUNCTA®-Proprodotti presentano fluttuazioni nei mezzi di controllo secondo il Reg. CE/1223/2009 e la norma DIN EN ISO 22716 come tamponi e/o gelificanti,
• i CONIUNCTA®-Proprodotti sono stati adattati per garantire la capacità di fornitura.
(2) Altre o ulteriori caratteristiche e/o attributi e/o un ulteriore scopo d'uso sono considerati concordati solo se confermati espressamente e per iscritto da CONIUNCTA®. Le descrizioni dei prodotti allegate e le caratteristiche concordate nel contratto individuale non costituiscono, salvo diverso accordo contrattuale tra CONIUNCTA® e il cliente, un'assunzione di garanzia per la qualità o la durata ai sensi del § 443 BGB o del § 639 BGB.
(3) CONIUNCTA® si riserva, a causa di particolarità specifiche di produzione e materiali, una consegna in eccesso o in difetto del 10% della quantità ordinata. Le differenze di quantità saranno compensate nell'ambito di un ordine successivo.
(4) Il cliente è obbligato a esaminare attentamente il CONIUNCTA®-Pro prodotto consegnato immediatamente dopo la consegna a lui o a un terzo da lui designato. Il rispettivo Pro prodotto è considerato approvato dal cliente per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati riconoscibili in un esame attento e tempestivo, se non viene inviata una contestazione scritta entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda altri difetti, i CONIUNCTA®-Pro prodotti sono considerati approvati dal cliente se la contestazione non viene inviata entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si è manifestato il difetto; se il difetto era già riconoscibile per il cliente in condizioni di normale utilizzo in un momento precedente, questo momento precedente è determinante per l'inizio del termine di contestazione.Su richiesta di CONIUNCTA®, un prodotto CONIUNCTA®-Pro contestato deve essere restituito a CONIUNCTA® senza spese di spedizione. In caso di reclamo giustificato, CONIUNCTA® rimborserà i costi del modo di spedizione più economico; ciò non si applica se i costi aumentano perché il prodotto CONIUNCTA®-Pro si trova in un luogo diverso da quello di uso previsto.
(5) In caso di difetti materiali del prodotto CONIUNCTA®-Pro, CONIUNCTA® è inizialmente obbligata e autorizzata a effettuare una riparazione o una sostituzione entro un termine ragionevole. In caso di insuccesso, ovvero impossibilità, inaccettabilità, rifiuto o ritardo ingiustificato nella riparazione o nella sostituzione, il cliente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto in modo adeguato.
(6) CONIUNCTA® ha il diritto di rifiutare completamente l'adempimento se comporta solo costi sproporzionati o è impossibile per altri motivi. I diritti ulteriori del cliente rimangono inalterati.
(7) Il termine di garanzia è di un anno e inizia con la consegna al cliente o a un altro destinatario da lui designato, oppure dal momento dell'accettazione, se e nella misura in cui è necessaria un'accettazione. Questo termine non si applica alle richieste di risarcimento danni del cliente per violazione della vita, del corpo o della salute o per violazioni dolose o gravemente negligenti dei doveri da parte di CONIUNCTA® o dei suoi ausiliari, che ciascuna scade secondo le disposizioni di legge.
(8) I prodotti CONIUNCTA® -Pro sono eventualmente um Proprodotti, che necessitano di un'autorizzazione da parte delle autorità. Spetta al cliente acquisire eventuali autorizzazioni/certificati richiesti e informarsi in anticipo sui requisiti prima di un incarico e CONIUNCTA® informarsi al riguardo. CONIUNCTA® non garantisce che i CONIUNCTA®-Proprodotti, in particolare i prodotti a marchio privato Pro o le sintesi personalizzate, soddisfino i requisiti di un'autorizzazione da parte delle autorità. CONIUNCTA ® non si assume alcuna responsabilità riguardo all'idoneità per il rispettivo ambito normativo. La persona responsabile è sempre il cliente.
10. RESPONSABILITÀ
(1) In caso di dolo e colpa grave, CONIUNCTA® è responsabile senza limiti.
(2) In caso di semplice negligenza, CONIUNCTA® è responsabile solo
a) per danni derivanti da lesioni della vita, del corpo o della salute,
b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (cioè un obbligo la cui esecuzione consente la corretta esecuzione del contratto e sul quale la controparte contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, la responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile, tipicamente verificabile. Le limitazioni di responsabilità derivanti dalla frase precedente non si applicano nel caso in cui CONIUNCTA® abbia occultato un difetto in modo fraudolento o abbia assunto una garanzia per la qualità della merce. Lo stesso vale per le richieste del cliente ai sensi della Pro legge sulla responsabilità del prodotto.
È esclusa una responsabilità ulteriore di CONIUNCTA®.
(3) Nella misura in cui CONIUNCTA® fornisce informazioni tecniche o svolge attività di consulenza e tali informazioni o consulenze non rientrano nell'ambito delle prestazioni contrattualmente concordate, ciò avviene a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.
11.CHIARE INDICAZIONI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA E INDICAZIONI REGOLATORIE
(1) In caso di un accordo di esonero, si fa riferimento alla seguente clausola dei contratti assicurativi tra CONIUNCTA® e AXA Versicherung AG riguardo all'ambito della copertura assicurativa per le prestazioni e Proprodotti: "La copertura assicurativa è valida per l'esonero da richieste di risarcimento danni da parte di terzi, concordato dall'assicurato a favore del proprio acquirente o committente, per danni a persone, cose o danni patrimoniali derivanti, causati da prodotti o lavori forniti o eseguiti dall'assicurato."La condizione è che il diritto a un errore sia attribuibile a un difetto già presente al momento in cui il prodotto ha lasciato il dominio del contraente assicurato o quando il contraente assicurato ha completato il proprio lavoro e/o le proprie prestazioni. Se vi è una corresponsabilità da parte dell'acquirente o del committente beneficiario della dichiarazione di manleva, la copertura assicurativa per la dichiarazione di manleva esiste solo nella misura in cui corrisponde alla quota di colpa/causa del contraente assicurato, anche se nell'accordo fosse stabilito diversamente. L'azienda manlevata non acquisisce diritti diretti nei confronti di AXA Versicherung AG.“
(2) È responsabilità del cliente garantire una copertura assicurativa adeguata per eventuali pretese avanzate nei suoi confronti dai suoi acquirenti, nella misura in cui la pretesa sia attribuibile a errori sotto la sua responsabilità.
(3) Inoltre, CONIUNCTA® segnala che la copertura assicurativa è valida esclusivamente all'interno dell'Unione Europea. Qualora il cliente intenda distribuire i prodotti CONIUNCTA® -Pro al di fuori dell'Europa, dovrà informare CONIUNCTA® al più tardi al momento dell'incarico e ottenere il consenso di CONIUNCTA®. Senza il consenso di CONIUNCTA®, non è consentita la distribuzione dei prodotti CONIUNCTA® -Pro al di fuori dell'Europa.
12.DIRITTI DI PROTEZIONE E VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PROTEZIONE
(1) Tutti i diritti di protezione registrati e non registrati e il know-how rimangono di proprietà di CONIUNCTA®. Ciò vale anche per eventuali diritti di protezione e know-how che sorgono durante lo sviluppo e la produzione di prodotti Private Label Pro o sintesi personalizzate. Il cliente non è autorizzato a utilizzare eventuali informazioni a lui fornite, che riguardano diritti di protezione registrati e non registrati e know-how di CONIUNCTA®, per scopi al di fuori di questo contratto (ad es. produzione propria).
(2) Se, dopo la conclusione efficace del contratto tra CONIUNCTA® e il cliente, vengono avanzate da terzi rivendicazioni di violazione dei diritti di protezione nei confronti del cliente e l'uso dei prodotti CONIUNCTA® -Pro è quindi compromesso o vietato, CONIUNCTA® modificherà o sostituirà, a propria discrezione e entro un termine ragionevole, i prodotti CONIUNCTA®-Pro in modo che non violino più i diritti di terzi, pur mantenendo le caratteristiche contrattualmente concordate. CONIUNCTA® ha il diritto, in alternativa alla procedura sopra menzionata, di annullare il contratto stipulato con il cliente e di ritirare i prodotti CONIUNCTA®-Pro restituendo l'importo pagato dal cliente, detratto un equo compenso per i prodotti Pro che non possono essere restituiti.
(3) Se vengono avanzate pretese da parte di terzi nei confronti del cliente per presunta violazione di diritti di protezione da parte di CONIUNCTA® -Produkte, il cliente deve CONIUNCTA® lasciare la decisione esclusiva sulla gestione delle controversie derivanti. In particolare, il cliente non può concludere alcun accordo o fare altre concessioni senza il previo consenso scritto di CONIUNCTA® . CONIUNCTA® sostiene tutti i costi di un'eventuale necessaria controversia legale.
(4) La responsabilità di CONIUNCTA® per violazioni di diritti di protezione viene meno se CONIUNCTA®-Produkte sono stati utilizzati in una forma non autorizzata da CONIUNCTA®.
(5) Il cliente garantisce che le specifiche fornite da lui non violano diritti di protezione di terzi.Se CONIUNCTA® viene rivendicato da terzi in questo contesto, il cliente è obbligato a manlevare CONIUNCTA® da pretese di terzi per violazioni di diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui tali pretese di terzi siano attribuibili alle specifiche del cliente.
13. RISERVATEZZA
Il cliente è obbligato a mantenere riservate tutte le informazioni fornite o divenute note in relazione al contratto, comprese le informazioni sulla natura dei CONIUNCTA® -Prodotti e sulle tecniche di analisi, sviluppo, sintesi e Proesame. CONIUNCTA® ha il diritto di menzionare il nome del cliente - direttamente o indirettamente - come riferimento.
14.DISPOSIZIONI FINALI
(1) Le disposizioni di queste condizioni generali di contratto rimangono valide anche in caso di invalidità legale di singole disposizioni, per quanto riguarda le altre parti. Le parti si impegnano a sostituire le disposizioni invalide con regolamenti che si avvicinino il più possibile al successo economico desiderato. Lo stesso vale per eventuali lacune contrattuali esistenti.
(2) Modifiche o integrazioni a queste condizioni generali di contratto e agli ordini confermati devono essere effettuate per iscritto. Ciò vale anche per eventuali modifiche a questa clausola di forma scritta.
(3) Il contratto concluso tra le parti è soggetto esclusivamente al diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
(4) In caso di controversie relative al contratto stipulato tra le parti, il LG Köln è l'unico competente. Fatto salvo quanto sopra, CONIUNCTA® ha il diritto di presentare la causa presso il foro generale del cliente.
(5) CONIUNCTA® ha il diritto, a propria discrezione, di risolvere le controversie derivanti dal contratto o ad esso collegate, comprese tutte le questioni relative alla sua esistenza, validità o cessazione, attraverso un arbitrato a Parigi secondo il regolamento arbitrale della International Chamber of Commerce ("ICC") anziché tramite i tribunali ordinari. Il collegio arbitrale sarà composto da 3 arbitri. La lingua del procedimento arbitrale è l'inglese.In caso di un'eventuale intentazione di causa da parte del cliente, CONIUNCTA® è obbligata, su richiesta del cliente, a prendere una decisione riguardo all'invocazione dell'arbitrato entro un termine ragionevole fissato dal cliente. Se CONIUNCTA® non prende una decisione entro il termine ragionevole fissato dal cliente o decide contro l'invocazione dell'arbitrato, il diritto di CONIUNCTA® di invocare l'arbitrato decade.
Fine dei termini e condizioni. 14.05.2018.