Request access to this content.

Fill in the form below and we'll review your request.

Sending as your account email.
Please enter your name.
0 / 500

Request submitted

Your request has been submitted. We'll notify you once approved.

Vai al contenuto

Termini e condizioni del servizio

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

(1) Le offerte e i contratti di CONIUNCTA® (di seguito "CONIUNCTA®") per lo sviluppo, la produzione, la personalizzazione e la consegna di prodotti CONIUNCTA® e per altri servizi forniti da CONIUNCTA® si basano esclusivamente sui seguenti Termini e Condizioni Generali ("CG"). Esse si applicano anche a tutte le future consegne, servizi o offerte al cliente, anche se non sono state nuovamente concordate separatamente.

(2) Le presenti CG si applicano esclusivamente. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del cliente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui CONIUNCTA® abbia espressamente acconsentito alla loro validità. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se CONIUNCTA® esegue la consegna al cliente senza riserve, essendo a conoscenza delle condizioni generali del cliente.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

(1) Il contratto si conclude con l'emissione di una conferma d'ordine scritta da parte di CONIUNCTA® o con una consegna disposta dal cliente tramite CONIUNCTA®. Eventuali dichiarazioni preliminari del cliente, in particolare lettere di conferma, sono considerate solo un'offerta di conclusione del contratto. Le promesse verbali fatte da CONIUNCTA® prima della conclusione del presente contratto non sono legalmente vincolanti e gli accordi verbali tra le parti contraenti sono sostituiti dal contratto scritto, a meno che non sia espressamente indicato in ciascun caso che essi continuano ad essere vincolanti.

(2) Se non diversamente concordato per iscritto, tutte le offerte, i documenti relativi alle offerte, quali dettagli dei prodotti, listini prezzi e altri documenti di CONIUNCTA® non sono vincolanti. Le descrizioni contenute nella conferma d'ordine scritta da parte di CONIUNCTA® sono esclusivamente autorevoli per la definizione della qualità di un prodotto di CONIUNCTA® o di un servizio che CONIUNCTA® deve fornire.

(3) CONIUNCTA® si riserva sempre il diritto di apportare modifiche o adeguamenti ai prodotti CONIUNCTA® e, se non diversamente concordato, informerà il cliente di eventuali modifiche o adeguamenti a propria discrezione.

(4) Se non diversamente concordato, CONIUNCTA® si riserva i diritti di proprietà e di copyright su tutte le offerte presentate, i preventivi di spesa, le ricette, i disegni, le illustrazioni, i calcoli, gli opuscoli, i cataloghi, i modelli, gli strumenti e altri documenti e ausili. Il cliente non può rendere accessibili a terzi, divulgare, utilizzare in proprio o tramite terzi o riprodurre tali oggetti e documenti senza il consenso esplicito di CONIUNCTA®, né in quanto tali né in termini di contenuto. Su richiesta di CONIUNCTA®, il cliente è tenuto a restituire integralmente tali elementi a CONIUNCTA e a distruggere le copie eventualmente realizzate, qualora non siano più necessarie al cliente nel corso della normale attività commerciale o qualora le trattative non portino alla conclusione di un contratto. È esclusa la memorizzazione dei dati forniti elettronicamente ai fini del normale backup dei dati.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

(1) L'oggetto specifico del contratto risulta dall'ordine del cliente su cui si basa il contratto e dalla relativa conferma d'ordine di CONIUNCTA®. I servizi di CONIUNCTA® possono comprendere in particolare

(a) Consegna di prodotti CONIUNCTA® standardizzati che non richiedono una personalizzazione individuale per il rispettivo cliente (di seguito "prodotti standard").

(b) Sviluppo, produzione e consegna di prodotti CONIUNCTA® per conto e secondo le specifiche del cliente, che sono distribuiti e venduti dal cliente con il proprio nome e marchio (di seguito "Prodotti a marchio privato").

(c) Sviluppo, produzione e consegna di sintesi e/o sviluppi di metodi secondo le specifiche del cliente (di seguito "sintesi personalizzate").

(2) Lo sviluppo e la consegna di prodotti a marchio privato o di sintesi del cliente avverrà nei tempi concordati sulla base delle specifiche del prodotto/certificati di analisi concordati tra il cliente e CONIUNCTA® secondo un formato specificato da CONIUNCTA®. Il cliente è autorizzato a modificare e adattare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento fino alla consegna. Qualsiasi modifica e adattamento richiede il consenso di CONIUNCTA® per essere efficace. CONIUNCTA® informerà il cliente dell'eventuale modifica del compenso e delle date di produzione e consegna e ne otterrà il consenso. I tempi e i costi aggiuntivi associati alle modifiche e agli adeguamenti del cliente saranno addebitati al cliente stesso. Se il cliente non accetta le modifiche, CONIUNCTA® non è obbligata ad eseguirle. CONIUNCTA® ha il diritto di addebitare al cliente i costi di verifica della fattibilità delle richieste di modifica del cliente.

Le sintesi del cliente si basano su concetti preliminari che sono stati creati al meglio delle nostre conoscenze sulla base di ricerche in letteratura e della nostra esperienza nella sintesi di molecole simili. Tuttavia, rimane un rischio residuo che la sintesi personalizzata prevista non abbia successo e che la molecola target non possa essere prodotta o non possa essere prodotta nella quantità o nella purezza prevista. Se l'obiettivo concordato può essere raggiunto solo con uno sforzo considerevolmente maggiore, si applica di conseguenza il paragrafo precedente. Se il cliente non accetta gli adeguamenti, CONIUNCTA® ha il diritto di recedere dal contratto e di fatturare i servizi resi fino alla cancellazione.

(3) Il rischio di idoneità e utilizzo è di esclusiva responsabilità del cliente. Se non espressamente concordato diversamente, non è dovuto il verificarsi di uno specifico successo economico.

(4) CONIUNCTA® ha il diritto di risolvere il contratto dopo la scadenza di un termine ragionevole fissato da CONIUNCTA® se il cliente non adempie ai suoi obblighi di collaborazione. Inoltre, CONIUNCTA® ha il diritto di addebitare al cliente eventuali spese aggiuntive sostenute.

(5) CONIUNCTA® è autorizzata a fatturare gli ordini a tempo debito se il cliente non rispetta i termini stabiliti per la fornitura dei materiali.

(6) CONIUNCTA® è autorizzata a fatturare eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa di circostanze imprevedibili o non annunciate per la fornitura e l'elaborazione di materiali di terzi.

(7) CONIUNCTA® ha il diritto di utilizzare subappaltatori idonei di propria scelta e a propria discrezione per l'esecuzione di compiti parziali dell'ordine complessivo.

(8) CONIUNCTA® ha il diritto di fatturare i servizi già resi o da rendere nell'ambito della notifica di pronta consegna. Prontezza di consegna significa che CONIUNCTA® può fatturare in qualsiasi momento i servizi relativi all'ordine che non sono direttamente soggetti alla cooperazione del cliente. Ciò include i prodotti non finiti (prodotti semilavorati senza l'influenza di una possibilità di completamento da parte di CONIUNCTA®).

(9) CONIUNCTA® è autorizzata a nominare il cliente come cliente di riferimento, indicandone la ragione sociale.

4. COMPENSO, INDENNIZZO IN CASO DI CANCELLAZIONE

(1) Se non diversamente concordato per iscritto, il compenso si intende a prezzi netti franco fabbrica più IVA di legge. Eventuali spese speciali legate al pagamento del compenso (ad es. spese bancarie, commissioni di cambio, ecc.) sono a carico del cliente. Il compenso è espresso in euro. La restituzione e lo smaltimento degli imballaggi devono essere concordati separatamente.

(2) Se il cliente si avvale del diritto di recesso ai sensi di § 648 BGB, CONIUNCTA® può, in luogo dei crediti derivanti da § 648 BGB, fatturare i servizi resi fino al momento del recesso e, inoltre, richiedere una somma forfettaria pari al 10% del compenso per i servizi non ancora eseguiti a titolo di risarcimento per altre spese e mancato guadagno. Resta salvo il diritto del cliente di dimostrare che il danno subito da CONIUNCTA® ai sensi di § 648 BGB è notevolmente inferiore alla somma forfettaria o che CONIUNCTA® non ha subito alcun danno.

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

(1) Il prezzo totale concordato o le relative rate saranno fatturati secondo il piano di pagamento concordato.

(2) I pagamenti devono essere effettuati entro 14 giorni dal ricevimento della fattura senza alcuna deduzione. CONIUNCTA® è autorizzata a emettere fatture in formato elettronico, se non diversamente concordato. Il cliente può richiedere l'emissione di fatture fisiche in qualsiasi momento.

(3) CONIUNCTA® pagherà entro un periodo di 60 giorni dal ricevimento e dall'ispezione delle merci o dall'ispezione della fornitura di servizi.

(4) In caso di mancato pagamento, si applicano le conseguenze previste dalla legge.

(5) Il rispetto dei termini di sviluppo, produzione e consegna concordati contrattualmente richiede l'adempimento degli obblighi di collaborazione e di anticipazione concordati, nonché di altri obblighi contrattuali del cliente. Se il cliente è inadempiente nell'adempimento dei suoi obblighi di collaborazione o di prestazione anticipata e degli altri obblighi contrattuali, in particolare anche degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rapporti contrattuali, CONIUNCTA® può rifiutare l'ulteriore esecuzione del servizio.

(6) La compensazione o la trattenuta da parte del cliente è consentita solo sulla base di contropretese del cliente non contestate o legalmente stabilite.

(7) CONIUNCTA® si riserva il diritto di richiedere il pagamento immediato dei crediti e dei termini di pagamento concordati in caso di modifiche o di insufficiente solvibilità del cliente o di modificarli a propria discrezione al fine di salvaguardare la continuità aziendale.

6. CONSEGNA, TERMINI DI ESECUZIONE

(1) La consegna avviene EXW (Incoterms 2020), se non espressamente concordato diversamente. In caso di importazione in paesi non appartenenti all'UE, il cliente è responsabile dell'organizzazione dell'importazione. Eventuali restrizioni all'importazione nel luogo di consegna richieste dal cliente sono a carico di quest'ultimo.

(2) Tutte le scadenze indicate da CONIUNCTA®, in particolare i termini di sviluppo e di consegna, sono vincolanti solo se espressamente indicate come vincolanti da CONIUNCTA®. La scadenza dei termini vincolanti autorizza il cliente a far valere i diritti legali che gli spettano - nel rispetto delle relative limitazioni previste dalle presenti CGC - ma solo dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole da lui stabilito per porre rimedio alla situazione.

(3) CONIUNCTA® non è responsabile per l'impossibilità di consegna o per i ritardi nella consegna se questi sono causati da forza maggiore o da altri eventi che non erano prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad esempio, interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nella catena di fornitura). interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, epidemie e pandemie, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenimento dei necessari permessi ufficiali, misure ufficiali o mancata consegna o consegna corretta o puntuale da parte dei fornitori) per i quali CONIUNCTA® non è responsabile. Se tali eventi rendono la consegna o il servizio significativamente più difficile o impossibile per CONIUNCTA® e l'impedimento non è solo di natura temporanea, CONIUNCTA® ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di natura temporanea, i termini di consegna o di servizio vengono prorogati o le date di consegna o di servizio vengono posticipate del periodo dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se il cliente non può ragionevolmente aspettarsi di accettare la consegna o il servizio a causa del ritardo, può recedere dal contratto mediante una dichiarazione scritta immediata a CONIUNCTA®.

(4) CONIUNCTA® è autorizzata a effettuare consegne parziali se

- la consegna parziale può essere utilizzata dal cliente nell'ambito dello scopo contrattuale,
- la consegna della merce rimanente è garantita e
- il cliente non debba sostenere spese aggiuntive o costi supplementari significativi (a meno che CONIUNCTA® non accetti di sostenere tali costi).

7. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

(1) Il rischio viene trasferito al cliente al più tardi nel momento in cui la merce viene consegnata al magazzino, allo spedizioniere, al vettore, ad altri terzi designati per effettuare la spedizione o al cliente stesso, per cui è determinante l'inizio della notifica di completamento, del processo di prenotazione o del processo di carico. Ciò vale anche nel caso in cui vengano effettuate consegne parziali o CONIUNCTA® abbia assunto altri servizi (ad esempio la spedizione). Se la spedizione o la consegna viene ritardata a causa di una circostanza causata dal cliente, il rischio viene trasferito al cliente a partire dal giorno in cui la merce è pronta per la consegna e CONIUNCTA® ne ha dato comunicazione al cliente.

(2) Se la consegna viene ritardata su richiesta del cliente, il rischio viene trasferito al cliente a partire dal giorno in cui viene notificata la disponibilità per la spedizione.

(3) I costi di stoccaggio dopo il trasferimento del rischio sono a carico del cliente. In caso di stoccaggio da parte di CONIUNCTA®, le spese di stoccaggio ammontano allo 0,25% dell'importo della fattura degli articoli di consegna da stoccare per ogni settimana trascorsa. Restano riservate l'affermazione e la prova di ulteriori o minori spese di magazzinaggio.

(4) Le consegne saranno assicurate da CONIUNCTA® contro il furto, la rottura, il trasporto, i danni da incendio e acqua o altri rischi assicurabili solo su espressa richiesta scritta del cliente e a spese di quest'ultimo.

(5) Nella misura in cui le prestazioni concordate contrattualmente richiedono l'accettazione, il prodotto si considera accettato quando

- la consegna è completata,
- CONIUNCTA® ha informato il cliente di ciò con riferimento alla finzione di accettazione in conformità al presente paragrafo (5) e ha richiesto l'accettazione,
- sono trascorsi dodici giorni lavorativi dalla consegna del risultato dello sviluppo o il cliente ha iniziato a utilizzare il prodotto di CONIUNCTA®(ad esempio, ha iniziato a vendere il prodotto o lo sta utilizzando come parte della propria produzione) e in questo caso sono trascorsi sei giorni lavorativi dalla consegna, e
- il cliente non abbia accettato il prodotto entro tale termine per un motivo diverso da un difetto notificato a CONIUNCTA® che renda impossibile o pregiudichi in modo significativo l'uso del prodotto CONIUNCTA®.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ, DIVIETO DI CESSIONE

(1) CONIUNCTA® conserva la proprietà dei prodotti CONIUNCTA® consegnati fino al completo ricevimento dei pagamenti concordati contrattualmente per i crediti di CONIUNCTA® derivanti dal contratto sottostante (consegna dei prodotti CONIUNCTA®) e da qualsiasi rapporto commerciale con il cliente che ha preceduto il presente contratto per prodotti CONIUNCTA® simili, compresi i crediti legali. Il cliente è tenuto a etichettare di conseguenza i prodotti CONIUNCTA® che non sono ancora di sua proprietà.

(2) Il cliente può utilizzare i prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà e rivenderli nell'ambito della normale attività commerciale, a condizione che il cliente non sia in ritardo con i pagamenti. Tuttavia, il cliente non può dare in pegno i prodotti CONIUNCTA® con riserva di proprietà o cederli a titolo di garanzia. Il cliente cede integralmente a CONIUNCTA® a titolo di garanzia i crediti del cliente per il pagamento nei confronti dei propri clienti derivanti da una rivendita dei prodotti CONIUNCTA® con riserva di proprietà, nonché i crediti del cliente relativi ai prodotti CONIUNCTA® che sorgono nei confronti dei propri clienti o di terzi per qualsiasi altro motivo legale (in particolare i crediti derivanti da azioni non autorizzate e i crediti per prestazioni assicurative), compresi tutti i crediti relativi al saldo del conto corrente.

(3) Il cliente può riscuotere questi crediti ceduti a CONIUNCTA® per proprio conto, a nome di CONIUNCTA®, finché CONIUNCTA® non revoca tale autorizzazione. Il diritto di CONIUNCTA® di riscuotere direttamente tali crediti non ne risente; tuttavia, CONIUNCTA® non farà valere i crediti stessi e non revocherà l'autorizzazione all'addebito diretto fintanto che il cliente adempie regolarmente ai suoi obblighi di pagamento.

(4) Tuttavia, se il cliente agisce in violazione del contratto - in particolare se è in ritardo con il pagamento di una richiesta di pagamento - CONIUNCTA® può richiedere che il cliente informi CONIUNCTA® dei crediti ceduti e dei rispettivi debitori, informi i rispettivi debitori della cessione e consegni tutti i documenti a CONIUNCTA® e fornisca tutte le informazioni che CONIUNCTA® richiede per far valere i crediti.

(5) Qualsiasi lavorazione o trasformazione dei prodotti di CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà da parte del cliente viene sempre effettuata per CONIUNCTA®. Se i prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà vengono trasformati con altri articoli che non appartengono a CONIUNCTA®, CONIUNCTA® acquisisce la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore del prodotto CONIUNCTA®(importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri articoli trasformati al momento della trasformazione. Per tutti gli altri aspetti, al nuovo articolo creato dalla lavorazione si applica lo stesso principio dei prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà. Se i prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà sono indissolubilmente combinati o mescolati con altri articoli non appartenenti a CONIUNCTA®, CONIUNCTA® acquisirà la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dei prodotti CONIUNCTA® soggetti a riserva di proprietà (importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri articoli combinati o mescolati al momento della combinazione o della mescolanza. Se i prodotti di CONIUNCTA® sono combinati o mescolati in modo tale che l'articolo del cliente deve essere considerato l'articolo principale, il cliente e CONIUNCTA® sono già d'accordo che il cliente trasferirà la comproprietà di questo articolo a CONIUNCTA® su base proporzionale.

(6) Se CONIUNCTA® recede dal contratto in caso di comportamento contrario al contratto da parte del cliente, in particolare in caso di mancato pagamento, CONIUNCTA® ha il diritto di ritirare i prodotti CONIUNCTA® non ancora di proprietà del cliente a spese di quest'ultimo e/o di richiedere un risarcimento al cliente. Ulteriori rivendicazioni di CONIUNCTA® restano impregiudicate.

(7) Il cliente deve informare immediatamente per iscritto CONIUNCTA® in caso di sequestro, confisca o misure esecutive da parte di terzi. Il cliente dovrà sostenere i costi per far valere e far valere i diritti di CONIUNCTA® in relazione ai prodotti di CONIUNCTA® che non sono ancora di proprietà del cliente.

(8) Se il valore delle garanzie esistenti supera di oltre il 10% i crediti di CONIUNCTA® nei confronti del cliente derivanti dal contratto sottostante e da eventuali rapporti commerciali precedenti al presente contratto per prodotti simili tra CONIUNCTA® e il cliente, CONIUNCTA® è tenuta, su richiesta del cliente, a svincolare le garanzie corrispondenti a discrezione di CONIUNCTA®.

9. GARANZIA

(1) L'oggetto del contratto è esclusivamente il prodotto di CONIUNCTA® con le proprietà e le caratteristiche, nonché l'uso previsto in conformità con il singolo accordo contrattuale e la specifica del prodotto o il certificato di analisi [Sezione 3 (2)] su cui si basa il singolo contratto con il cliente. Un difetto non sussiste e la garanzia è esclusa se e nella misura in cui

- il difetto è dovuto al fatto che i prodotti CONIUNCTA® non sono stati trasportati e/o conservati al riparo dalla luce, oppure
- il difetto è dovuto al fatto che i prodotti CONIUNCTA® non sono stati trasportati e/o conservati alla temperatura ambiente raccomandata di 15-25°C, oppure
- il difetto è dovuto ai materiali di imballaggio primario e secondario forniti dal cliente, oppure
® - i prodotti CONIUNCTA® sono stati al di fuori di strutture di stoccaggio controllate o certificate CONIUNCTA® per più di tre mesi, oppure
- i prodotti CONIUNCTA® siano stati ulteriormente trasformati da terzi senza previo consenso, oppure
- i prodotti CONIUNCTA® presentano segni di segregazione, quali sedimentazione e/o cremazione, dovuti alla materia prima, oppure
- i prodotti CONIUNCTA® contengono tracce di altre materie prime utilizzabili in conformità alla normativa CE/1223/2009 e DIN EN ISO 22716 per motivi tecnici, oppure
- le materie prime regolamentate da CONIUNCTA® come commerciabili in conformità a EC/1223/2009 e DIN EN ISO 22716 non sono riconosciute da terzi, oppure
- i prodotti CONIUNCTA® sono stati modificati nel corso del progresso tecnico o di cambiamenti di processo interni, oppure
- i prodotti CONIUNCTA® presentano variazioni negli agenti fissanti secondo le norme EC/1223/2009 e DIN EN ISO 22716, quali tamponi e/o agenti gelificanti, oppure
- i prodotti CONIUNCTA® sono stati adattati per mantenere la capacità di erogazione.

(2) Proprietà e/o caratteristiche diverse o più estese e/o una destinazione d'uso aggiuntiva si considerano concordate solo se sono state espressamente confermate per iscritto da CONIUNCTA®. Se non diversamente concordato contrattualmente tra CONIUNCTA® e il cliente, le descrizioni dei prodotti allegate e la qualità concordata nei singoli contratti non costituiscono l'assunzione di una garanzia di qualità o durata ai sensi di § 443 BGB o § 639 BGB.

(3) CONIUNCTA® si riserva il diritto di consegnare il 10% in più o in meno della quantità ordinata a causa di particolarità della produzione e dei materiali. Le differenze di quantità saranno compensate nell'ambito di un ordine successivo.

(4) Il cliente è tenuto a controllare attentamente il prodotto CONIUNCTA® consegnato subito dopo la consegna a lui o a terzi da lui designati. Il prodotto in questione si considera approvato dal cliente per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati riconoscibili durante un'ispezione immediata e accurata se CONIUNCTA® non riceve una notifica scritta dei difetti entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda gli altri difetti, i prodotti di CONIUNCTA® si considerano approvati dal cliente se CONIUNCTA® non riceve la notifica dei difetti entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui il difetto si è manifestato; tuttavia, se il difetto era già riconoscibile dal cliente in un momento precedente durante il normale utilizzo, questo momento precedente è decisivo per l'inizio del periodo di notifica. Su richiesta di CONIUNCTA®, un prodotto CONIUNCTA® oggetto di reclamo deve essere restituito a CONIUNCTA® in porto franco. Se il reclamo è giustificato, CONIUNCTA® rimborserà i costi del percorso di spedizione più favorevole; ciò non si applica se i costi aumentano perché il prodotto CONIUNCTA® si trova in un luogo diverso da quello di utilizzo previsto.

(5) In caso di difetti materiali del prodotto CONIUNCTA® consegnato, CONIUNCTA® è inizialmente obbligata e autorizzata a scegliere tra la riparazione o la consegna sostitutiva entro un periodo di tempo ragionevole. In caso di fallimento, ovvero di impossibilità, irragionevolezza, rifiuto o ritardo irragionevole della riparazione o della consegna sostitutiva, il cliente può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto.

(6) CONIUNCTA® ha il diritto di rifiutare completamente l'inadempimento se questo è associato solo a costi sproporzionati o è impossibile per altri motivi. Ulteriori diritti del cliente rimangono inalterati.

(7) Il periodo di garanzia è di un anno e decorre dalla consegna al cliente o a un altro destinatario da lui indicato o dal momento dell'accettazione, se e nella misura in cui è necessaria un'accettazione. Questo periodo non si applica alle richieste di risarcimento danni da parte del cliente derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o da violazioni intenzionali o per grave negligenza da parte di CONIUNCTA® o dei suoi agenti ausiliari, che in ogni caso cadono in prescrizione in conformità alle disposizioni di legge.

(8) I prodotti CONIUNCTA® possono essere prodotti che richiedono un'autorizzazione ufficiale. È responsabilità del cliente ottenere le approvazioni/certificati ufficiali necessari e informarsi sui requisiti prima di effettuare un ordine e informare CONIUNCTA® di ciò. CONIUNCTA® non garantisce che i prodotti CONIUNCTA®, in particolare i prodotti a marchio privato o le sintesi del cliente, soddisfino i requisiti di un'approvazione ufficiale.

10 RESPONSABILITÀ

(1) CONIUNCTA® è responsabile senza limitazioni in caso di dolo e colpa grave.

(2) In caso di semplice negligenza, CONIUNCTA® è responsabile soltanto

a) per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,

b) per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (ossia un obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi. Le limitazioni di responsabilità derivanti dalla frase precedente non si applicano se CONIUNCTA® ha occultato in modo fraudolento un difetto o ha assunto una garanzia per la qualità della merce. Lo stesso vale per i reclami del cliente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità da parte di CONIUNCTA®.

(3) Qualora CONIUNCTA® fornisca informazioni tecniche o agisca in qualità di consulente e tali informazioni o consulenze non rientrino nell'ambito dei servizi contrattualmente previsti, ciò avviene a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

11. CHIARIMENTI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA E INFORMAZIONI NORMATIVE

(1) In caso di accordo di indennizzo, si fa riferimento alla seguente clausola dei contratti di assicurazione tra CONIUNCTA® e AXA Versicherung AG per quanto riguarda l'ambito della copertura assicurativa per i servizi e i prodotti di CONIUNCTA®: "La copertura assicurativa esiste per l'indennizzo concordato dal contraente a favore del proprio cliente o committente contro le richieste di risarcimento danni da parte di terzi a causa di lesioni personali, danni alla proprietà o conseguenti perdite finanziarie causate da prodotti fabbricati o forniti dal contraente o da lavori eseguiti o altri servizi resi. Il presupposto è che la richiesta di risarcimento sia attribuibile a un difetto già esistente al momento in cui il prodotto ha lasciato la sfera di controllo del contraente o quando quest'ultimo ha completato il suo lavoro e/o i suoi servizi. In caso di concorso di colpa/causalità da parte del cliente o del committente che beneficia della dichiarazione di indennizzo, quest'ultima è coperta solo nella misura in cui corrisponde alla quota di colpa/causalità del contraente, anche se il contratto prevede diversamente. L'impresa indennizzata non acquisisce alcun diritto diretto nei confronti di AXA Versicherung AG".

(2) È responsabilità del cliente fornire un'adeguata copertura assicurativa per eventuali richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti dai clienti, nella misura in cui la richiesta di risarcimento sia attribuibile a errori nel suo ambito di responsabilità.

(3) Inoltre, CONIUNCTA® sottolinea che la copertura assicurativa si applica solo all'interno dell'Unione Europea. Se e nella misura in cui il cliente intende vendere i prodotti di CONIUNCTA® al di fuori dell'Europa, dovrà informarne CONIUNCTA® al più tardi al momento dell'ordine e ottenere il consenso di CONIUNCTA®. Senza il consenso di CONIUNCTA®, non è consentita la vendita di prodotti CONIUNCTA® al di fuori dell'Europa.

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E VIOLAZIONI

(1) Tutti i diritti di proprietà industriale e il know-how esistenti, registrati e non registrati, restano di proprietà di CONIUNCTA®. Ciò vale anche per tutti i diritti di proprietà industriale e il know-how che sorgono durante lo sviluppo e la produzione di prodotti a marchio privato o di sintesi del cliente. Il cliente non è autorizzato a utilizzare le informazioni che gli sono state fornite e che si riferiscono ai diritti di proprietà registrati e non registrati e al know-how di CONIUNCTA® per scopi che esulano dal presente contratto (ad es. produzione propria).

(2) Se, dopo l'effettiva conclusione del contratto tra CONIUNCTA® e il cliente, le violazioni dei diritti di proprietà sono rivendicate contro il cliente da parte di terzi e l'uso dei prodotti di CONIUNCTA® è compromesso o vietato di conseguenza, CONIUNCTA® dovrà, a propria discrezione, modificare o sostituire i prodotti di CONIUNCTA® entro un periodo di tempo ragionevole in modo che non pregiudichino più i diritti di proprietà di terzi, ma corrispondano comunque alla qualità concordata contrattualmente. In alternativa alla procedura di cui sopra, CONIUNCTA® ha il diritto di annullare il contratto stipulato con il cliente e di ritirare i prodotti CONIUNCTA® dietro rimborso del compenso pagato dal cliente, previa deduzione di un adeguato risarcimento per il valore dei prodotti che non possono essere restituiti.

(3) In caso di rivendicazioni da parte di terzi nei confronti del cliente a causa di una presunta violazione dei diritti di proprietà da parte dei prodotti CONIUNCTA®, il cliente deve lasciare a CONIUNCTA® la decisione esclusiva sulla conduzione di eventuali controversie. In particolare, il cliente non può raggiungere un accordo o fare qualsiasi altra concessione senza il previo consenso scritto di CONIUNCTA®. CONIUNCTA® si farà carico dell'intero costo di qualsiasi controversia legale che si renda necessaria.

(4) CONIUNCTA® non sarà responsabile per le violazioni dei diritti di proprietà se i prodotti di CONIUNCTA® sono stati utilizzati in una forma non autorizzata da CONIUNCTA®.

(5) Il cliente garantisce che le specifiche da lui fornite non violano alcun diritto di proprietà di terzi. Se in questo contesto vengono avanzate richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti di CONIUNCTA®, il cliente è tenuto a indennizzare CONIUNCTA® da richieste di risarcimento da parte di terzi dovute a violazioni di diritti di proprietà, nella misura in cui tali richieste di risarcimento da parte di terzi siano attribuibili alle specifiche del cliente.

13. RISERVATEZZA

Il cliente è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni che gli vengono messe a disposizione o di cui viene a conoscenza in relazione al contratto, comprese le informazioni sulla natura dei prodotti CONIUNCTA® e sulle tecnologie di analisi, sviluppo, sintesi e processo.

14. DISPOSIZIONI FINALI

(1) In caso di dubbio, le disposizioni delle presenti CGV rimarranno vincolanti nelle loro parti rimanenti anche se singole disposizioni sono legalmente non valide. Le parti si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con disposizioni che si avvicinino il più possibile al successo economico previsto. Lo stesso vale per eventuali lacune del contratto.

(2) Le modifiche o le integrazioni alle presenti CG e agli ordini confermati devono essere effettuate per iscritto. Ciò vale anche per eventuali modifiche alla presente clausola di forma scritta.

(3) Il contratto stipulato tra le parti è disciplinato esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

(4) In caso di controversie relative al contratto stipulato tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale distrettuale di Norimberga-Fürth. Nonostante ciò, CONIUNCTA® rimane autorizzata ad agire presso il foro competente generale del cliente.

(5) CONIUNCTA® ha il diritto, a propria discrezione, di far decidere le controversie derivanti da o in connessione con il contratto, comprese tutte le questioni relative alla sua esistenza, validità o risoluzione, da un arbitrato a Parigi in conformità con il Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale ("ICC") invece che dai tribunali ordinari. Il tribunale arbitrale sarà composto da 3 arbitri. La lingua del procedimento arbitrale sarà l'inglese. Nel caso in cui il cliente intenda intentare un'azione legale, CONIUNCTA® sarà tenuta, su richiesta del cliente, a scegliere se sottoporre la questione ad arbitrato entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dal cliente. Se CONIUNCTA® non prende una decisione entro il periodo ragionevole stabilito dal cliente o se CONIUNCTA® decide di non ricorrere al tribunale arbitrale, il diritto di CONIUNCTA® di ricorrere al tribunale arbitrale decade.

Fine delle CGC. 14.05.2018.